La cambiale agraria si distingue dalle altre tipologie di cambiali, per il regime fiscale regolato dalla legge n.185/92, art.3, comma 2, lett. c, particolarmente agevolato.
Nella fattispecie, con la cambiale agraria si accede a un finanziamento concesso dalle banche, a tutti coloro che svolgono attività prettamente connesse all’agricoltura
Infatti, con le cambiali agrarie, si possono ottenere anticipi di capitali in conto spese per la produttività agricola, consentendo al cliente lo sconto delle cambiali.
La durata del prestito non può superare i 12 mesi. Un finanziamento concesso con la cambiale agraria non necessita ipoteche su beni immobili e permette a chi ne fa richiesta di usufruire di tassi di interesse agevolati. Tuttavia le banche si riservano di chiedere garanzie alternative, come ad esempio la dichiarazione dei redditi o altre forme di reddito da lavoro e non.
In base al piano di ammortamento contrattualizzato del credito agrario tra la banca e il cliente, quest’ultimo firma le cambiali agrarie recanti il lo scopo del finanziamento, il luogo di investimento agrario della somma prestata, l’importo della cambiale, la data di pagamento e l’eventuale garanzia fornita.
Il mancato pagamento delle cambiali permette alla banca di agire tramite protesto nei confronti degli obbligati, che rispondono ne rispondono in toto con il proprio patrimonio.
L’imposta di bollo delle cambiali agrarie è pari allo 0,10 per mille del valore della cambiale, con un minimo di 1,00 euro per ogni singola cambiale agraria.