La girata di una cambiale è l’atto con la quale un soggetto (girante) trasferisce a un altro soggetto (giratario), la possibilità di esigere e incassare il valore di un titolo di credito.
Pertanto tramite la girata, chi appone la firma sul retro della cambiale, trasferisce per legge il diritto di credito.
Si distinguono due tipi di girata; la girata della cambiale in bianco e la girata della cambiale piena.
Se la cambiale (o un assegno) è con girata in bianco, il titolo può essere portato all’incasso solo dal possessore del titolo.
Con la girata in bianco basta apporre la propria firma.
Con la girata piena il titolo può essere incassato solo dal beneficiario. Importante quindi che con la girata piena, venga indicato il beneficiario del titolo di credito.
La cambiale (o assegno) può essere girata più volte, prima che questa venga portata all’incasso dal beneficiario o dal possessore, assumendo in prima persona la solvibilità del titolo.
La responsabilità del pagamento del titolo può essere esclusa apponendo la clausola “senza garanzia” (non all’ordine) trasferendo la responsabilità del pagamento della cambiale ai primi giratari.
Nell’ordinamento italiano, la girata della cambiale è regolata dagli articoli 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 del codice civile.